Art. 18
1. Il testo dell'articolo 20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
