Art. 15
1. All'articolo 17 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 2 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le categorie individuate all'articolo 13, comma 2, punto B), l'autorizzazione ha validita' annuale.";
- b)Al comma 3 dopo le parole: "Le autorizzazioni" sono aggiunte le seguenti: "di tipo periodico".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
