All'articolo 14 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)Al comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il divieto di autorizzazione o la necessita' di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province.";
  • b)Al comma 3:
  • A)alla lettera b), il segno di interpunzione <punto e virgola> e' soppresso e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: "e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;";
  • B)la lettera c) e' soppressa e la preesistente lettera d) diventa lettera c);
  • C)e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo di comunicare gli estremi non ricorre nel caso in cui, nell'effettuazione del trasporto, si utilizzi l'unico veicolo trattore indicato nell'autorizzazione ed uno dei rimorchi o semirimorchi individuati come riserva nell'autorizzazione medesima, purche' il complesso di veicoli cosi' risultante rientri nelle combinazioni autorizzate.";
  • c)Al comma 5 le parole: "dell'Ente ferrovie" sono sostituite dalle seguenti: "delle Ferrovie";
  • d)Al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facolta' di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.";
  • e)Al comma 7:
  • A)nel primo periodo le parole: "e la consistenza della sua impresa," sono sostituite dalle seguenti: "e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto";
  • B)al punto B):
  • I)alla lettera b) le parole: ", attestato da documento probatorio" sono soppresse; gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilita' di tutto l'itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilita' in curva del veicolo, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice;";
  • II)alla lettera d) le parole: "il trasporto ed il periodo di tempo" sono sostituite dalle seguenti: "il trasporto o il periodo di tempo";
  • f)Al comma 8, all'ultimo periodo, le parole da: "la dichiarazione di rispetto" a: "del codice." sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista."; e' aggiunto in fine il seguente periodo: "E' ammessa la facolta' di formulare le dichiarazioni previste in calce alle domande di autorizzazione.";
  • g)Al comma 10 le parole: "61, 62, 104 e 114" sono sostituite dalle seguenti: "61 e 62";
  • h)Al comma 12 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
  • i)E' aggiunto in fine il seguente comma: "13. La fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8 e 9, deve essere presentata in forma autenticata in data non anteriore a tre mesi, o in forma semplice; in quest'ultimo caso deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla fotocopia la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano piu' domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, fotocopia in carta semplice di quella presentata in allegato alla prima richiesta, citando gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validita' per la circolazione.".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art12 · fonte del testo