Art. 6
All'articolo 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)La rubrica e il testo dell'articolo 7 sono sostituiti dalla rubrica e dal testo dell'articolo 6 e il riferimento tra parentesi e' sostituito dal seguente: "(Art. 6 Cod. Str.)";
- b)Al comma 1 le parole: "di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6";
- c)Al comma 2 le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei veicoli";
- d)Al comma 3 le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei veicoli" e le parole: "agli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "ai veicoli";
- e)Al comma 5 dopo le parole: "della collettivita'" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle legate alle attivita' agricole,".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
