All'articolo 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)La rubrica e il testo dell'articolo 7 sono sostituiti dalla rubrica e dal testo dell'articolo 6 e il riferimento tra parentesi e' sostituito dal seguente: "(Art. 6 Cod. Str.)";
  • b)Al comma 1 le parole: "di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6";
  • c)Al comma 2 le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei veicoli";
  • d)Al comma 3 le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei veicoli" e le parole: "agli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "ai veicoli";
  • e)Al comma 5 dopo le parole: "della collettivita'" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle legate alle attivita' agricole,".

Testo vigente dal 4 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610~art6 · fonte del testo