Art. 19
1. All'articolo 22 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' aggiunto il seguente comma: "4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del codice, anche in esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.".
Testo vigente dal 4 dicembre 1996
