1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruita' e priorita', le richieste di intervento di restauro, di conservazione o quelle di autorizzazione, concernenti beni culturali di proprieta' di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 2. 2. Le richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 1, comma 2, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente. 3. Le richieste di intervento riguardanti i beni librari vengono presentate, per il tramite del vescovo diocesano, all'ufficio centrale competente del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Testo vigente dal 8 novembre 1996
