ALLEGATO INTESA TRA IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA RELATIVA ALLA TUTELA DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI AD ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE. IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI quale autorita' statale che sovraintende alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1996, e IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 5 del suo statuto e in conformita' agli indirizzi contenuti nelle norme e negli orientamenti approvati dalla Conferenza episcopale italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992, ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'articolo 12, n. 1, commi 1 e 2, dell'accordo Italia-Santa Sede del 18 febbraio 1984, concordano sulle modalita' previste, in prima attuazione, dalle seguenti disposizioni. Art. 1. 1. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni:

  • a)a livello centrale, il Ministro per i beni culturali e ambientali e i direttori generali degli uffici centrali del Ministero da lui designati; il Presidente della Conferenza episcopale italiana e le persone da lui eventualmente delegate;
  • b)a livello locale, i Soprintendenti e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi. 2. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le societa' di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma precedente, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma.

Testo vigente dal 8 novembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-26;571~art1 · fonte del testo