[1]INTESA TRA IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA RELATIVA ALLA TUTELA DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI A ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE.

[2]Roma, 26 gennaio 2005

[3]IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI quale autorita' statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004, e

[4]IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA che, autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Segretario di Stato del 18 novembre 2004, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 27, lettera c), dello statuto della medesima e in conformita' agli indirizzi contenuti nelle Norme e negli Orientamenti approvati dalla Conferenza Episcopale Italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992, ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'art. 12, comma 1, primo e secondo periodo, dell'Accordo, con Protocollo Addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, dovendo tenere conto delle modifiche alla legislazione dello Stato italiano successivamente intervenute e, in particolare, di quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione. Determinano di adottare la seguente Intesa, che abroga e sostituisce quella sottoscritta il 13 settembre 1996 fra le medesime autorita', resa esecutiva nell'ordinamento dello Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, e nell'ordinamento della Chiesa con il decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 29 ottobre 1996, n. 1251/96. Art. 1. 1. Ai fini della presente Intesa debbono intendersi con:

  • a)Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
  • b)C.E.I.: la Conferenza Episcopale Italiana. 2. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni:
  • a)a livello centrale, il Ministro e, secondo le rispettive competenze, i capi dei dipartimenti o i direttori generali del Ministero; il Presidente della C.E.I. e le persone da lui eventualmente delegate;
  • b)a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi;
  • c)a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio e materia e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi. 3. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le societa' di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma 2, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma. 4. Ai fini della piu' efficace collaborazione tra le parti per la tutela del patrimonio storico e artistico, i competenti organi centrali e periferici del Ministero, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per il patrimonio storico e artistico e relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici. 5. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonche' le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso. 6. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.

Testo vigente dal 5 maggio 2005

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-04;78~art1 · fonte del testo