1. A norma dell'art. 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, i provvedimenti amministrativi concernenti i beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del Ministero per i beni culturali e ambientali previa intesa, per quel che concerne le esigenze di culto, con l'ordinario diocesano competente per territorio e sono comunicati ai titolari dei beni per il tramite dell'ordinario stesso.
Testo vigente dal 8 novembre 1996
