1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'art. 1 e' in ogni caso assicurata la piu' ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonche' allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3.
Testo vigente dal 8 novembre 1996
