1. Le disposizioni della presente Intesa si applicano ai beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in materia di conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche dall'Intesa del 18 aprile 2000 fra il Ministro e il Presidente della C.E.I. 2. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso in materia di salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni culturali di cui al comma 1, il Ministero e la C.E.I. concordano sui principi enunciati nel presente articolo. 3. L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili di cui al comma 1 costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento. A tal fine, la C.E.I. collabora all'attivita' di catalogazione di tali beni curata dal Ministero; a sua volta il Ministero assicura, ove possibile, il sostegno all'attivita' di inventariazione promossa dalla C.E.I. e le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. Per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente comma, il Ministero e la C.E.I. possono stipulare appositi accordi. 4. Fermo restando quanto disposto in materia dalla legislazione statale vigente, i beni culturali mobili di cui al comma 1 sono mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Qualora il mantenimento in situ dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo con i competenti organi ecclesiastici, ne puo' disporre il deposito in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici. 5. Gli interventi di conservazione dei beni culturali di cui al comma 1 sono eseguiti da personale qualificato. A tal fine la C.E.I. collabora con il Ministero per assicurare il rispetto della legislazione statale vigente in materia di requisiti professionali dei soggetti esecutori, con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali mobili e le superfici architettoniche decorate. Gli interventi di conservazione da effettuarsi in edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui al comma 1 sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, il capo del dipartimento competente per materia, d'intesa con il Presidente della C.E.I. o con un suo delegato, impartisce le direttive idonee a consentire una soluzione adeguata e condivisa. 6. La sicurezza dei beni culturali di cui al comma 1 riveste primaria importanza. A tal fine, il Ministero e la C.E.I. assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilita' finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e dell'abbandono. 7. L'accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1 sono garantiti. Ove si tratti di edifici aperti al culto o di mobili collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti. 8. La richiesta di prestito per mostre avente ad oggetto i beni culturali di cui al comma 1 e' formulata in conformita' alle disposizioni procedurali fissate dalla normativa canonica. Il prestito dei medesimi beni e' autorizzato nel rispetto della normativa statale vigente in materia.
Testo vigente dal 5 maggio 2005
