Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato 1. Il Ministero e la C.E.I. collaborano nei seguenti settori:

  • a)beni librari di diocesi, parrocchie ed enti soppressi. I beni librai appartenenti a diocesi, a parrocchie o ad altri enti o istituzioni ecclesiastiche soppresse sono considerati, dall'autorita' ecclesiastica e dall'autorita' civile, in via prioritaria nei programmi di intervento per l'inventariazione e la catalogazione. Gli eventuali interventi di restauro e di trasferimento in deposito presso biblioteche ecclesiastiche, statali o di enti locali, sono valutati dal gruppo permanente di lavoro, di cui all'art. 7, in relazione anche alla qualita' e alla quantita' del patrimonio storico conservato nelle biblioteche stesse;
  • b)tutela contro i furti e le alienazioni abusive. L'autorita' ecclesiastica si impegna ad assicurare l'adozione di adeguate misure di sicurezza allo scopo di evitare furti e alienazioni abusive dei fondi storici anteriori a 50 anni di biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. In particolare, promuove la catalogazione del materiale, adotta dispositivi di sicurezza, custodia e vigilanza e controlla che venga rispettata la normativa canonica e civile in materia di alienazione, trasferimento ed esportazione dei beni culturali. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria si impegna ad adottare iniziative idonee, volte ad accelerare e coordinare l'inventariazione e la catalogazione, a sviluppare adeguatamente la rete nazionale informatica (S.B.N.) e a raccordarla con le strutture informatiche degli organi ecclesiastici;
  • c)vigilanza sul mercato antiquario. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria mediante il gruppo permanente di lavoro, di cui all'art. 7, si adopera per l'incremento dell'attivita' di vigilanza sul mercato antiquario, di concerto con le autorita' regionali, anche attraverso i competenti organi di polizia giudiziaria, ai fini dell'applicazione della normativa italiana e comunitaria in materia. Le autorita' ecclesiastiche prestano la propria collaborazione per il raggiungimento della medesima finalita';
  • d)prestiti e mostre. Le mostre che riguardino il patrimonio bibliografico di proprieta' ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti amministrazioni ecclesiastiche e pubbliche, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonche' la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni;
  • e)calamita' naturali. In caso di calamita' naturali le autorita' ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorita' di intervento, nonche' per il reperimento di mezzi e supporti tecnici e organizzativi necessari al deposito, sistemazione e restauro del materiale danneggiato. 2. Per favorire la formazione del personale addetto alle biblioteche ecclesiastiche la C.E.I. e il Ministero si impegnano a promuovere attivita' di formazione e corsi di aggiornamento, anche in coordinamento con quelli effettuati da altri enti, che sono realizzati congiuntamente dall'A.B.E.I. e dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria. 3. Per quanto riguarda le iniziative gia' avviate dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, viene assegnata priorita' ai progetti di cui all'allegato A.

Testo vigente dal 10 luglio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-05-16;189~art8 · fonte del testo