1. I provvedimenti amministrativi da adottarsi a norma della legislazione statale vigente che abbiano ad oggetto beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono assunti dal competente organo del Ministero, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, con il vescovo diocesano competente per territorio. 2. Gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in edifici di culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo. 3. Per l'accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti o connesse a edifici di culto di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7. 4. In relazione ai beni culturali mobili di cui all'art. 2, comma 1, gia' in proprieta' di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti all'uso profano dall'autorita' ecclesiastica competente e che non possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione, il soprintendente competente per materia e territorio valuta, d'accordo con il vescovo diocesano, l'opportunita' del deposito dei beni stessi presso altri edifici aperti al culto, qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio. 5. Nel caso di calamita' naturali che coinvolgano beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, il vescovo diocesano trasmette al soprintendente competente per materia e per territorio ogni utile informazione ai fini del sollecito accertamento dei danni e argomentate valutazioni circa le priorita' di intervento, legate alle esigenze di culto; gli organi ministeriali e ecclesiastici competenti si accordano poi per garantire il deposito temporaneo degli stessi beni culturali mobili presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio, ovvero presso laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo della sicurezza, ad effettuare i necessari interventi conservativi. 6. Il Ministero si impegna a rendere omogenee le procedure di propria pertinenza per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente in materia di erogazioni liberali destinate alla conservazione dei beni culturali di cui all'art. 2, comma 1.

Testo vigente dal 5 maggio 2005

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-04;78~art6 · fonte del testo