1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruita' e priorita', le proposte per la programmazione di interventi di conservazione e le richieste di rilascio delle autorizzazioni, concernenti beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, di proprieta' di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 1, commi 4-6. 2. Proposte e richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici indicati all'art. 1, comma 3, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente. 3. Circa i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, presentati con le modalita' previste dai commi precedenti, il soprintendente competente per materia e territorio procede, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con il vescovo diocesano, in conformita' alle disposizioni della legislazione statale in materia di tutela. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.
Testo vigente dal 5 maggio 2005
