1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e' in ogni caso assicurata la piu' ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonche' allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli precedenti.

Testo vigente dal 5 maggio 2005

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-04;78~art4 · fonte del testo