1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e' in ogni caso assicurata la piu' ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonche' allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli precedenti.
Testo vigente dal 5 maggio 2005
