1. Ai fini di cui alla premessa della presente intesa, i competenti organi centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per i beni culturali e i relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici. 2. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonche' le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso. 3. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.
Testo vigente dal 8 novembre 1996
