1. Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastici, oltre che, eventualmente, di altri soggetti.

Testo vigente dal 8 novembre 1996

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-26;571~art3 · fonte del testo