Art. 10
Sospensione del rapporto convenzionale 1. Oltre che in esecuzione di provvedimenti della Commissione di disciplina di cui all'art. 38 il medico deve essere sospeso dall'elenco dei convenzionati per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di servizio prestato all'estero, per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979 n. 38. 2. Il rapporto convenzionale e' sospeso, a domanda dell'interessato, per un periodo massimo continuativo di otto mesi per lo svolgimento di un'attivita' di lavoro dipendente di natura precaria da usufruire una sola volta durante tutto il rapporto convenzionale. 3. Il rapporto convenzionale e' sospeso nei confronti del medico che abbia ottenuto un incarico di specialista ambulatoriale interno ai sensi dell'accordo nazionale che disciplina il settore. La sospensione ha la durata del periodo di prova previsto dall'accordo stesso. 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalita' stabilite dall'art. 9. 5. L'iscrizione nell'elenco e' sospesa di ufficio per sospensione dall'albo professionale. 6. In materia si applicano ovviamente le disposizioni di cui all'art. 9, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
