DEL RAPPORTO CONVENZIONALE 1. Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all'art. 13, il medico deve essere sospeso dalle attivita' di pediatria di base per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e nel caso svolga documentati servizi attestati da soggetti Istituzionali pubblici riconosciuti e svolti in qualita' di medico nell'ambito di progetti di cooperazione, con finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri Italiano o gestiti da Organizzazioni Internazionali accreditate (Unicef, OMS, UNNCR e altre). 2. L'iscrizione nell'elenco e' sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalita' stabilite dall'art. 24. 4. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
Testo vigente dal 5 dicembre 1996
