DEL RAPPORTO CONVENZIONALE 1. Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all'art. 13, il medico deve essere sospeso dalle attivita' di pediatria di base per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e nel caso svolga documentati servizi attestati da soggetti Istituzionali pubblici riconosciuti e svolti in qualita' di medico nell'ambito di progetti di cooperazione, con finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri Italiano o gestiti da Organizzazioni Internazionali accreditate (Unicef, OMS, UNNCR e altre). 2. L'iscrizione nell'elenco e' sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalita' stabilite dall'art. 24. 4. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Testo vigente dal 5 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-21;613~art5 · fonte del testo