[1]- Sospensione del rapporto dell'attivita' convenzionale.
[2]1. Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale:
- a)in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all'articolo 16;
- b)per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
- c)per tutta la durata del Servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
- d)per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all'art. l6 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/99 e successive modificazioni che abbiano durata complessiva superiore a 30 giorni consecutivi;
- e)in caso di emissione, da parte delle Autorita' Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della liberta' personale quali arresti domiciliari, custodia cautelare sia in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell'ambito territoriale di attivita' convenzionate o nel territorio dell'Azienda che impediscano il corretto svolgimento dell'attivita' convenzionata di studio e domiciliare;
- f)partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarieta' sociale.
[3]2. Il medico e' sospeso dalle attivita' di medicina generale:
- a)in caso di malattia o infortunio, per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque;
- b)in corso di gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge;
- c)nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi nel Distretto a tempo pieno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, per tutta la durata dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso.
[4]3. Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell'attivita' convenzionale con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a tre anni nell'arco di cinque, per:
- a)allattamento;
- b)adozione di minore;
- c)assistente a minori conviventi non autosufficienti;
- d)assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilita' pari al 100% e titolari di indennita' di accompagnamento.
[5]4. Nei casi di cui al precedente comma 2 e 3 la sospensione dell'attivita' di medicina generale non comporta la sospensione del rapporto convenzionale ne' soluzione di continuita' del rapporto stesso ai fini della anzianita' di servizio.
[6]5. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attivita' di sevizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN.
[7]6. I rapporti economici tra medico sostituito e sostituto nei casi di cui al comma 3, sono regolati secondo l'Allegato C del presenze Accordo proporzionalmente alla parte temporale di attivita' del medico sostituto.
[10]9. Il medico sospeso dall'incarico ai sensi del comma 1, lettera e) e' sospeso contemporaneamente ai sensi del comma 1 lettera b), conserva, fino a sentenza di primo grado in caso di sospensione in seguito a provvedimento dell'autorita' giudiziaria, il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/2 dell'ultima mensilita' mandata prima del provvedimento di sospensione.
[11]10. Il medico sospeso dall'incarico ai sensi del comma 1 lettera e), dalla data di condanna di primo grado a quella di secondo grado, conserva il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/3 dell'ultima mensilita' relativa alla quota fissa del compenso percepita prima del provvedimento di sospensione relativa al provvedimento in atto.
[12]11. I compensi di cui ai commi 9 e 10 sono erogati fatta salva l'azione di rivalsa in caso di condanna passata in giudicato e di conferma della sospensione dall'incarico.
[13]12. Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale e' disposto dal Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli atti probatori.
[14]13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneita' di efficacia in tutte le sedi di attivita' del medico, anche di Aziende diverse.
[15]14. Fatte salve le sospensioni d'ufficio del sopporto o dell'attivita' convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione deve essere effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni.
Testo vigente dal 2 ottobre 2000
