[1]- Sospensione del rapporto e dell'attivita' convenzionale

[2]1. Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della pediatria di famiglia:

  • a)in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all'articolo 13;
  • b)per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
  • c)per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonche' nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
  • d)per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all'art. 8 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal 502/92 e successive modificazioni, che abbiano durata complessiva superiore a 30 giorni consecutivi per un periodo massimo di 180 gg.;
  • e)in caso di emissione, da parte della Autorita' Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della liberta' personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell'ambito territoriale di attivita' convenzionale o nel territorio dell'Azienda, che impediscano il corretto svolgimento dell'attivita' convenzionata di studio e domiciliare;
  • f)per partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarieta' sociale.

[3]2. Il medico e' sospeso dalle attivita' di pediatria di libera scelta:

  • a)nel caso di attribuzione e accettazione da parte del pediatra di incarico di Direttore di Distretto, o di altri incarichi organizzativi nel distretto a tempo pieno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera m) del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni, per tutta la durata dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso;
  • b)in caso di malattia o infortunio per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque;
  • c)in corso di gravidanza e puerperio per tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge.

[4]3. Il pediatra ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell'attivita' convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a tre anni nell'arco di cinque, per:

  • a)allattamento;
  • b)adozione di minore;
  • c)assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
  • d)assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilita' pari al 100% e titolari di indennita' di accompagnamento;
  • e)per gravi e documentate situazioni familiari valutate dall'Azienda.

[5]4. Nei casi di cui ai precedenti comma 2 e 3 la sospensione dell'attivita' di pediatria di libera scelta non comporta la sospensione del rapporto convenzionale ne' soluzione di continuita' del rapporto stesso ai fini della anzianita' di servizio.

[6]5. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale di cui ai commi 1 e 2 lettera a) non possono essere considerati, a nessun titolo, come attivita' di servizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del S.S.N.

[7]6. I rapporti economici tra medico sostituito e sostituto, nei casi di cui al comma 3, sono regolati secondo l'Allegato F del presente Accordo proporzionalmente alla parte temporale di attivita' del medico sostituto.

[8]7. Nei casi previsti dal comma 1 il pediatra deve essere sostituito da un pediatra nominato dalla Azienda ai sensi dell'art. 21.

[9]8. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3 il pediatra deve farsi sostituire seguendo le modalita' previste dall'art. 21.

[10]9. Il pediatra sospeso dall'incarico ai sensi del precedente comma 1 lettera e) conserva, fino a sentenza di primo grado, il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/2 dell'ultima mensilita' maturata prima del provvedimento di sospensione.

[11]10. Il medico sospeso dall'incarico ai sensi del precedente comma 9, dalla data di condanna di primo grado a quella di secondo grado, conserva il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/3 dell'ultima mensilita' relativa alla quota fissa del compenso percepita prima del provvedimento di sospensione relativo al provvedimento in atto.

[12]11. I compensi di cui ai precedenti commi 9 e 10 sono erogati fatta salva l'azione di rivalsa in caso di condanna passata in giudicato e di conferma della sospensione dall'incarico.

[13]12. Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale e' disposto dal Direttore Generale della Azienda con apposita deliberazione, visti gli atti probatori.

[14]13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneita' di efficacia in tutte le sedi di attivita' del medico, anche di Aziende diverse.

[15]14. Fatte salve le sospensioni d'ufficio del rapporto o dell'attivita' convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione deve essere effettuata con un preavviso minimo di 15 giorni.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;272~art5 · fonte del testo