Art. 10 — Rapporto sui risultati
Entro sei mesi dopo il completamento degli studi autorizzati il richiedente trasmette, per informazione, un rapporto completo sui risultati all'Istituto superiore di sanita' e al Ministero della sanita', direzione della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, oltre che al Comitato etico.
Testo vigente dal 19 dicembre 2001
