Art. 11 — Centri accreditati
Le ricerche cliniche di fase I sul volontario sano potranno essere eseguite solo da parte dei centri accreditati presenti in un elenco redatto dalla direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita' pubblichera' i requisiti minimi necessari perche' possa essere svolta una sperimentazione in fase I su soggetti malati di cui all'articolo 5, comma 3.
Testo vigente dal 19 dicembre 2001
