1. L'incarico di cappellano puo' essere conferito anche in corso d'anno, con le modalita' di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6. 2. Nei casi di assenza o impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce temporaneamente l'incarico con proprio decreto, su designazione della competente autorita' ecclesiastica, ad un cappellano supplente, che godra' degli stessi diritti degli altri cappellani in ragione del periodo di servizio.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-27;421~art11 · fonte del testo