1. Fatte salve imprescindibili esigenze di servizio, il cappellano, per coloro che intendono fruire del suo ministero:

  • a)cura la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana, nonche' l'organizzazione di ogni opportuna attivita' pastorale e culturale;
  • b)offre il contributo del proprio ministero per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza. 2. Per tutto cio' che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale i cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive del vescovo competente per territorio. Il cappellano, nell'ambito di tali funzioni, esercita le facolta' previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dall'autorita' ecclesiastica. 3. Per l'esercizio delle funzioni attinenti la sfera di competenza dell'amministrazione, il cappellano territoriale risponde al questore del luogo dove la funzione e' esercitata, ed e' amministrato dalla questura del luogo dove ha sede l'ufficio. Il cappellano degli istituti di istruzione risponde ed e' amministrato dal direttore dell'istituto. 4. Il cappellano a tempo pieno e' tenuto ad assicurare assistenza spirituale per un numero di ore pari almeno all'orario di lavoro prestato dal personale della Polizia di Stato. 5. Il cappellano a tempo parziale e' tenuto ad un orario ridotto fino ad un massimo del 50% dell'orario normale, assicurata in ogni caso la celebrazione dei riti liturgici e la catechesi. 6. Sia il cappellano a tempo pieno sia il cappellano a tempo parziale hanno l'obbligo della reperibilita'. 7. Sono incompatibili con l'ufficio di cappellano gli incarichi estranei al servizio che non consentano di espletare interamente le funzioni di cui al presente articolo 10.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-27;421~art8 · fonte del testo