1. Il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, trasmette al Ministro dell'interno entro il 31 ottobre il nominativo del sacerdote designato, informandone l'autorita' ecclesiastica che gli ha comunicato la designazione. 2. Il prefetto della provincia capoluogo della regione civile deve previamente sentire i prefetti eventualmente interessati.
Testo vigente dal 15 novembre 1999
