1. L'incarico di cappellano puo' essere conferito anche in corso d'anno, con le modalita' di cui agli articoli 3, 4 e 5, per garantire l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato: a. che risieda presso istituti di istruzione che iniziano le attivita' nel corso dell'anno; b. che venga concentrato, anche in via temporanea, per sopravvenute esigenze di servizio, presso alloggi collettivi, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi. 2. Nei casi di cessazione dall'incarico o di assenza od impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce con proprio decreto l'incarico al sacerdote designato dal vescovo per sostituire il cappellano.

Testo vigente dal 21 marzo 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-17;92~art11 · fonte del testo