1. L'incarico di cappellano viene conferito entro il 31 dicembre, e' annuale ed e' rinnovabile per non piu' di otto anni consecutivi. In ogni caso l'incarico non puo' essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il sessantottesimo anno di eta'. 2. La cessazione dall'incarico in corso d'anno ha luogo qualora venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione vescovile. 3. L'incarico puo' essere altresi' revocato, sentito il vescovo diocesano, ove si verifichi una grave causa che non ne consenta la prosecuzione.

Testo vigente dal 21 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-17;92~art6 · fonte del testo