1. L'incarico di cappellano viene conferito con decreto del Ministro dell'interno entro il 31 dicembre. L'incarico e' annuale e si intende tacitamente rinnovato, salve le ipotesi di cui ai commi 2 e 3. In ogni caso l'incarico non puo' essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il sessantottesimo anno di eta'. 2. La cessazione dell'incarico in corso d'anno ha luogo qualora si verifichi la cessazione di attivita' della struttura o venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione da parte dell'autorita' ecclesiastica di cui all'articolo 3, comma 1. 3. L'incarico puo' essere altresi' revocato con decreto motivato del Ministro dell'interno, sentito il vescovo della diocesi di incardinazione del cappellano o, se questi e' religioso, l'ordinario da cui dipende.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-27;421~art6 · fonte del testo