1. La competente autorita' ecclesiastica comunica entro il 30 settembre di ogni anno:

  • a)al prefetto della provincia capoluogo della regione civile la designazione del cappellano con competenza territoriale;
  • b)al prefetto della provincia ove si trova l'istituto di istruzione la designazione del cappellano dell'istituto di istruzione;
  • c)al Ministro dell'interno la designazione del cappellano coordinatore nazionale.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-27;421~art4 · fonte del testo