1. La competente autorita' ecclesiastica comunica entro il 30 settembre di ogni anno:
- a)al prefetto della provincia capoluogo della regione civile la designazione del cappellano con competenza territoriale;
- b)al prefetto della provincia ove si trova l'istituto di istruzione la designazione del cappellano dell'istituto di istruzione;
- c)al Ministro dell'interno la designazione del cappellano coordinatore nazionale.
Testo vigente dal 15 novembre 1999
