1. L'assistenza e' svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell'interno su designazione dell'autorita' ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale di cui all'articolo 10. L'autorita' ecclesiastica competente:
- a)per i cappellani territoriali e' la Conferenza episcopale della regione ecclesiastica, la quale sente previamente i vescovi delle diocesi interessate;
- b)per i cappellani degli istituti di istruzione e' il vescovo del luogo ove si trova l'istituto di istruzione;
- c)per il cappellano coordinatore nazionale e' la Conferenza episcopale italiana. 2. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di eta' non inferiore a trenta e non superiore a sessantadue anni.
Testo vigente dal 15 novembre 1999
