1. Le funzioni di coordinamento e di direttiva dell'attivita' dei cappellani sono affidate ad uno dei cappellani con la qualifica di "cappellano coordinatore nazionale", al quale sono attribuiti, inoltre, i seguenti compiti:

  • a)mantenere i necessari collegamenti con la Conferenza episcopale italiana, con le conferenze episcopali regionali, con i vescovi delle singole sedi, con i superiori religiosi, nonche' tra la Conferenza episcopale italiana e il Dipartimento della pubblica sicurezza.
  • b)programmare l'attivita' di formazione permanente e di aggiornamento dei cappellani;
  • c)regolare gli avvicendamenti.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-27;421~art10 · fonte del testo