Cessazione e sospensione dall'incarico 1. L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza espressamente previste dall'accordo stesso, cessa:
- a)per compimento del 65› anno di eta';
- b)per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art. 8;
- c)per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- d)per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- e)per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente art. 19;
- f)per recesso del medico da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni;
- g)per inidoneita' psico-fisica accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato;
- h)per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 3. 2. Il medico e' sospeso dal servizio senza diritto a compensi per:
- a)provvedimenti della commissione di cui all'art. 8;
- b)sospensione dall'albo professionale.
Testo vigente dal 15 febbraio 1991
