Cessazione e sospensione dall'incarico 1. L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza espressamente previste dall'accordo stesso, cessa:

  • a)per compimento del 65› anno di eta';
  • b)per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art. 8;
  • c)per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
  • d)per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
  • e)per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente art. 19;
  • f)per recesso del medico da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni;
  • g)per inidoneita' psico-fisica accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato;
  • h)per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 3. 2. Il medico e' sospeso dal servizio senza diritto a compensi per:
  • a)provvedimenti della commissione di cui all'art. 8;
  • b)sospensione dall'albo professionale.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41~art10 · fonte del testo