Aggiornamento professionale obbligatorio 1. Le UU.SS.LL. sulla base di programmi concordati dalle regioni con la federazione regionale degli OO.MM., l'A.N.C.I. regionale e le OO.SS. mediche firmatarie, provvedono annualmente all'organizzazione di corsi di aggiornamento obbligatorio per i medici addetti ai servizi di guardia in forma attiva per sessanta ore l'anno. 2. In attesa della elaborazione dei programmi di aggiornamento a livello regionale, le UU.SS.LL. vi provvedono autonomamente in collaborazione con il comitato ex art. 6. 3. Detti corsi saranno effettuati almeno per l'80% sotto forma di tirocini pratici presso i servizi di emergenza dei presidi ospedalieri. 4. Per ogni ora di effettiva partecipazione ai predetti corsi e' corrisposto al medico un rimborso spese forfettario omnicomprensivo di L. 10.680. Tale rimborso e' liquidato unitamente ai compensi del mese successivo. 5. La mancata frequenza dei corsi predetti comporta la decadenza dall'incarico.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41~art19 · fonte del testo