Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso 1. Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:
- a)malattia od infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno;
- b)gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;
- c)servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;
- d)gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni;
- e)partecipazione ad esami o concorsi, fino a un massimo di dieci giorni;
- f)matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni;
- g)documentati motivi di lavoro o documentati e giustificati motivi di studio. A tali titoli possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi.
Testo vigente dal 15 febbraio 1991
