Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso 1. Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:

  • a)malattia od infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno;
  • b)gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti;
  • c)servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo;
  • d)gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni;
  • e)partecipazione ad esami o concorsi, fino a un massimo di dieci giorni;
  • f)matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni;
  • g)documentati motivi di lavoro o documentati e giustificati motivi di studio. A tali titoli possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41~art11 · fonte del testo