Istituzione, durata e funzionamento dei comitati e della commissione di disciplina. Spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici. 1. I comitati consultivi di cui agli articoli 6 e 7 e la commissione di cui all'art. 8 sono istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei nuovi organismi, a seguito del rinnovo dell'accordo medesimo. 2. La commissione e i comitati sono validamente riuniti quando e' presente la maggioranza dei loro componenti. Le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 3. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 4. Nell'ipotesi che non risultino ancora costituiti i comitati di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 292 dell'8 giugno 1987, in attesa della costituzione dei comitati i compiti ad essi attribuiti sono svolti, rispettivamente, dai comitati di gestione delle U.S.L. e dai competenti organismi regionali, d'intesa con i sindacati firmatari. 5. In attesa della costituzione della commissione di disciplina di cui all'art. 8 i compiti ad essa affidati sono provvisoriamente svolti dalla commissione di cui all'art. 38 dell'accordo con i medici di medicina generale, integrata da due rappresentanti dei medici di guardia come previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 292/1987. Qualora questi ultimi non siano stati eletti, la commissione e' integrata da due membri designati dalla federazione regionale degli ordini su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo. In mancanza di tale indicazione entro trenta giorni dalla richiesta, la federazione regionale provvede in via autonoma alla designazione dei due rappresentanti. 6. Le spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici in seno ai comitati sono a carico di tutti i medici incaricati del servizio di guardia medica. 7. Il rimborso delle spese sostenute dagli ordini dei medici avviene con le stesse modalita' di cui all'art. 39, commi 7 e 8, dell'accordo per la medicina generale.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-01-25;41~art9 · fonte del testo