[1]Cessazione dall'incarico

[2]L'incarico conferito ai sensi del presente accordo cessa per:

  • a)scadenza del termine indicato nella lettera di incarico;
  • b)insorgenza di un motivo di incompatibilita';
  • c)provvedimento adottato ai sensi dell'art. 10;
  • d)emissione di ordine o mandato di cattura;
  • e)condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
  • f)sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
  • g)incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'U.S.L., da un medico designato dell'interessato e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della provincia o di provincia limitrofa;
  • h)recesso del medico, da comunicare all'U.S.L. interessata con preavviso di almeno trenta giorni.

Testo vigente dal 11 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504~art6 · fonte del testo