Cessazione e sospensione del rapporto 1. Il rapporto disciplinato dalle presenti norme cessa:
- a)per compimento del sessantacinquesimo anno di eta';
- b)per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art. 9;
- c)per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- d)per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- e)per l'insorgere di uno dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 2;
- f)per altre cause espressamente previste dal presente accordo;
- g)per recesso del professionista da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni;
- h)per inidoneita' psico-fisica accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato. 2. Il rapporto e' sospeso per:
- a)provvedimento della commissione di cui all'art. 9;
- b)sospensione dall'albo professionale;
- c)emissione di ordine o mandato di cattura.
Testo vigente dal 16 aprile 1988
