Cessazione e sospensione dell'incarico 1. Salvo quanto disposto dall'art. 9, l'incarico puo' cessare per rinuncia del professionista da comunicare a mezzo di raccomandata A.R. 2. La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta dal professionista l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. L'incarico e' revocato con effetto immediato nei seguenti casi:

  • a)cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
  • b)sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi dell'art. 4;
  • c)condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
  • d)aver compiuto il 65° anno di eta';
  • e)incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare - o suo delegato - della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta capoluogo della regione o di regione limitrofa. 5. L'incarico ambulatoriale e' sospeso nel caso di emissione di mandato o di ordine di cattura. 6. Nel caso previsto dal comma 5 la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'art. 11. 7. L'incarico e' sospeso in caso di sospensione dall'albo professionale.

Testo vigente dal 11 luglio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-06-18;255~art10 · fonte del testo