[1]Cessazione e sospensione dall'incarico
[2]L'incarico puo' cessare per rinuncia dello specialista, o per revoca della U.S.L. ai sensi dell'art. 7, da comunicare a mezzo di raccomandata a.r. la cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. Su specifica richiesta dello specialista, l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. La revoca dall'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi: cancellazione o radiazione dall'albo professionale; per sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del precedente art. 3; condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione; aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 27 in caso di malattia; aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'; per incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della regione o di regione limitrofa. L'incarico ambulatoriale e' sospeso nel caso di emissione del mandato o di ordine di cattura. Nel caso previsto dal comma precedente la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'art. 16. Per i medici specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 1 febbraio 1979 l'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di eta'.
Testo vigente dal 21 luglio 1987
