[1]Cessazione e sospensione dall'incarico
[2]L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza espressamente previste dall'accordo stesso, cessa:
- 1)per compimento del sessantacinquesimo anno di eta';
- 2)per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art. 9;
- 3)per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- 4)per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- 5)per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente art. 19;
- 6)per recesso del medico da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni;
- 7)per inidoneita' psico-fisica accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato. Il medico e' sospeso dal servizio senza diritto a compensi per:
- a)provvedimenti della commissione di cui all'art. 9;
- b)sospensione dall'albo professionale.
Testo vigente dal 21 luglio 1987
