[1]Cessazione e sospensione dall'incarico

[2]L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza espressamente previste dall'accordo stesso, cessa:

  • 1)per compimento del sessantacinquesimo anno di eta';
  • 2)per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art. 9;
  • 3)per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
  • 4)per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
  • 5)per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente art. 19;
  • 6)per recesso del medico da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni;
  • 7)per inidoneita' psico-fisica accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato. Il medico e' sospeso dal servizio senza diritto a compensi per:
  • a)provvedimenti della commissione di cui all'art. 9;
  • b)sospensione dall'albo professionale.

Testo vigente dal 21 luglio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-08;292~art10 · fonte del testo