Art. 21 (Convenzione)
in mani proprie 1. A richiesta del mittente e nelle relazioni fra le Amministrazioni che hanno dato il loro consenso, gli invii raccomandati, gli invii assicurati e gli invii con valori dichiarati sono consegnati in mani proprie. Le Amministrazioni possono convenire di ammettere questa possibilita' solo per gli invii di denaro contante accompagnati da un avviso di ricevimento. In tutti i casi il mittente paga una tassa di consegna in mani proprie di 0,16 DTS al massimo.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
