Art. 20 (Convenzione)
di ricevimento 1. Il mittente di un invio raccomandato, di un invio assicurato o di un invio con valore dichiarato puo' chiedere un avviso di ricevimento pagando al momento dell'impostazione una tassa di 0,98 DTS al massimo. L'avviso di ricevimento e' rinviato al mittente per la via piu' breve (aerea o di superficie). 2. Quando il mittente reclama un avviso di ricevimento che non gli e' stato consegnato entro i termini normali, non viene riscossa una seconda tassa.
Testo vigente dal 16 aprile 1997
