Art. 23 (Accordo)
[1]Istruzioni del mittente all'atto del deposito
[2]1. All'atto del deposito di un pacco il mittente e' tenuto ad indicare la procedura da seguire in caso non si possa procedere al recapito.
[3]2. Gli e consentito di impartire una sola delle seguenti istruzioni:
- a)invio di un avviso di mancato recapito a se stesso;
- b)invio di un avviso di mancato recapito ad un terzo domiciliato nel paese di destinazione;
- c)immediato rinvio al mittente, per via terra o per via aerea;
- d)rinvio al mittente, per via terra o via aerea, allo scadere di un determinato termine che non puo' superare il termine di custodia regolamentare nel paese di destinazione;
- e)recapito ad un altro destinatario, se necessario dopo rispedizione, per via terra o via aerea (e sotto riserva delle particolarita' di cui all'articolo 29, paragrafo 1, capoverso c) numero 2);
- f)rispedizione, per via terra o via aerea, del pacco, affinche' possa essere recapitato al destinatario originale;
- g)rifiuto del pacco da parte del mittente.
[4]3. I pacchi possono essere rinviati senza avviso se il mittente non ha dato istruzioni o se queste sono contraddittorie.
[5]4. Le Amministrazioni hanno facolta' di non accettare le istruzioni di cui al paragrafo 2, capoversi a) e b) qualora la loro legislazione o regolamentazione non lo consenta
Testo vigente dal 15 giugno 1994
