Art. 23 (Accordo)

[1]Istruzioni del mittente all'atto del deposito

[2]1. All'atto del deposito di un pacco il mittente e' tenuto ad indicare la procedura da seguire in caso non si possa procedere al recapito.

[3]2. Gli e consentito di impartire una sola delle seguenti istruzioni:

  • a)invio di un avviso di mancato recapito a se stesso;
  • b)invio di un avviso di mancato recapito ad un terzo domiciliato nel paese di destinazione;
  • c)immediato rinvio al mittente, per via terra o per via aerea;
  • d)rinvio al mittente, per via terra o via aerea, allo scadere di un determinato termine che non puo' superare il termine di custodia regolamentare nel paese di destinazione;
  • e)recapito ad un altro destinatario, se necessario dopo rispedizione, per via terra o via aerea (e sotto riserva delle particolarita' di cui all'articolo 29, paragrafo 1, capoverso c) numero 2);
  • f)rispedizione, per via terra o via aerea, del pacco, affinche' possa essere recapitato al destinatario originale;
  • g)rifiuto del pacco da parte del mittente.

[4]3. I pacchi possono essere rinviati senza avviso se il mittente non ha dato istruzioni o se queste sono contraddittorie.

[5]4. Le Amministrazioni hanno facolta' di non accettare le istruzioni di cui al paragrafo 2, capoversi a) e b) qualora la loro legislazione o regolamentazione non lo consenta

Testo vigente dal 15 giugno 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art23 · fonte del testo