Art. 24 (Accordo)

[1]Pacco con valore dichiarato

[2]1. Le seguenti regole regolamentano la dichiarazione di valore dei pacchi con valore dichiarato:

  • a)per le Amministrazioni postali:

[3]1- facolta' per ciascuna Amministrazione di limitare la dichiarazione di valore per quanto la riguarda, ad un importo che non puo' essere inferiore a 3266,91 DTS o all'importo adottato nel suo servizio interno se inferiore a 3266,91 DTS;

[4]2- obbligo nelle relazioni tra Paesi le cui Amministrazioni hanno adottato limiti diversi, di rispettare in entrambe le parti il limite inferiore;

  • b)per i mittenti:

[5]1- divieto di dichiarare un valore superiore al valore reale del contenuto del pacco

[6]2- facolta' di dichiarare solo in parte il valore reale del contenuto del pacco.

[7]2. Ogni dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del pacco e passibile dei procedimenti giudiziari previsti dalla legislazione del paese di origine.

[8]3. All'atto del deposito sara' rilasciata gratuitamente una ricevuta ad ogni mittente di un pacco con valore dichiarato.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art24 · fonte del testo