Art. 24 (Accordo)
[1]Pacco con valore dichiarato
[2]1. Le seguenti regole regolamentano la dichiarazione di valore dei pacchi con valore dichiarato:
- a)per le Amministrazioni postali:
[3]1- facolta' per ciascuna Amministrazione di limitare la dichiarazione di valore per quanto la riguarda, ad un importo che non puo' essere inferiore a 3266,91 DTS o all'importo adottato nel suo servizio interno se inferiore a 3266,91 DTS;
[4]2- obbligo nelle relazioni tra Paesi le cui Amministrazioni hanno adottato limiti diversi, di rispettare in entrambe le parti il limite inferiore;
- b)per i mittenti:
[5]1- divieto di dichiarare un valore superiore al valore reale del contenuto del pacco
[6]2- facolta' di dichiarare solo in parte il valore reale del contenuto del pacco.
[7]2. Ogni dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del pacco e passibile dei procedimenti giudiziari previsti dalla legislazione del paese di origine.
[8]3. All'atto del deposito sara' rilasciata gratuitamente una ricevuta ad ogni mittente di un pacco con valore dichiarato.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
