Art. 3 (Accordo Vaglia)

[1]Emissione di vaglia (moneta, compensazione, importo)

[2]1. Salvo intesa speciale, l'importo del vaglia e espresso nella valuta del paese di pagamento.

[3]2. L'Amministrazione di emissione stabilisce il tasso di cambio della sua moneta in quella del paese di pagamento.

[4]3. L'importo massimo di un vaglia ordinario e' stabilito di comune accordo tra le Amministrazioni interessate.

[5]4. L'importo di un vaglia e illimitato. Tuttavia ciascuna Amministrazione ha facolta' di limitare l'importo dei vaglia che ogni depositante puo' ordinare sia nel corso di una giornata, sia durante un determinato periodo.

[6]5. I vaglia telegrafici sono soggetti alle disposizioni del Regolamento telegrafico annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-vaglia-art3 · fonte del testo