Art. 3 (Accordo Vaglia)
[1]Emissione di vaglia (moneta, compensazione, importo)
[2]1. Salvo intesa speciale, l'importo del vaglia e espresso nella valuta del paese di pagamento.
[3]2. L'Amministrazione di emissione stabilisce il tasso di cambio della sua moneta in quella del paese di pagamento.
[4]3. L'importo massimo di un vaglia ordinario e' stabilito di comune accordo tra le Amministrazioni interessate.
[5]4. L'importo di un vaglia e illimitato. Tuttavia ciascuna Amministrazione ha facolta' di limitare l'importo dei vaglia che ogni depositante puo' ordinare sia nel corso di una giornata, sia durante un determinato periodo.
[6]5. I vaglia telegrafici sono soggetti alle disposizioni del Regolamento telegrafico annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
