raccomandati 1. Gli invii della postalettere possono essere spediti in raccomandazione. 2. La tassa degli invii raccomandati deve essere corrisposta anticipatamente. Essa si compone della tassa di francatura dell'invio, secondo il suo sistema di classificazione e la sua categoria e di una tassa fissa di raccomandazione di 1,31 DTS al massimo. Per ciascun sacco M, le amministrazioni riscuotono, in luogo della tassa unitaria, una tassa globale non eccedente cinque volte la tassa unitaria. 3. Qualora siano necessarie misure di sicurezza straordinarie, le Amministrazioni possono riscuotere dai mittenti o dai destinatari, oltre alla tassa menzionata sotto 2, le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna. 4. Le Amministrazioni postali disposte ad assumersi i rischi che possono derivare dal caso di forza maggiore hanno facolta' di riscuotere una tassa speciale di 0,13 DTS al massimo per ogni invio raccomandato.

Testo vigente dal 16 aprile 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98~convenzione-art16 · fonte del testo