Art. 33 (Accordo)

[1]Pacchi pervenuti ad erronea destinazione e da rispedire

[2]1. Ogni pacco pervenuto ad erronea destinazione a seguito di un errore imputabile al mittente o all'Amministrazione di invio e rispedito verso la sua destinazione reale tramite la via piu' diretta utilizzata dall'Amministrazione alla quale il pacco e' pervenuto.

[3]2. Ogni pacco aereo pervenuto ad erronea destinazione deve obbligatoriamente essere rinviato per via aerea.

[4]3. Ogni pacco rispedito in applicazione del presente articolo e soggetto ai contributi derivanti dall'inoltro verso la sua reale destinazione ed alle tasse ed ai diritti menzionati all'articolo 32 paragrafo 6, Lettera C).

[5]4. Tali quote, tasse e diritti sono riscosse presso l'Amministrazione da cui dipende l'ufficio di scambio che ha inoltrato il pacco verso un'erronea destinazione. Tale Amministrazione si rivarra', se del caso, sul mittente.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~accordo-art33 · fonte del testo