Art. 33
[1]Servizio corrispondenza commerciale-risposta internazionale
[2]1. Le Amministrazioni possono convenire tra di loro di partecipare al servizio corrispondenza commerciale - tagliandi internazionali (CCRI) su base facoltativa.
[3]2. Le Amministrazioni che erogano il servizio dovranno rispettare le disposizioni definite dal Consiglio esecutivo.
[4]3. Le Amministrazioni possono tuttavia, convenire bilateralmente di istituire un altro sistema tra di loro.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
