[1]Servizio corrispondenza commerciale-risposta internazionale

[2]1. Le Amministrazioni possono convenire tra di loro di partecipare al servizio corrispondenza commerciale - tagliandi internazionali (CCRI) su base facoltativa.

[3]2. Le Amministrazioni che erogano il servizio dovranno rispettare le disposizioni definite dal Consiglio esecutivo.

[4]3. Le Amministrazioni possono tuttavia, convenire bilateralmente di istituire un altro sistema tra di loro.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art33 · fonte del testo