[1]Tassa di immagazzinaggio

[2]L'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a percepire secondo la sua legislazione una tassa di immagazzinaggio per ogni invio di corrispondenza postale che supera il peso di 500 grammi e che non e' stato preso in consegna dal destinatario nel termine entro il quale l'invio e custodito senza spese a sua disposizione. Questa tassa non si applica ai pieghi per ciechi.

Testo vigente dal 15 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375~art28 · fonte del testo