Art. 28
[1]Tassa di immagazzinaggio
[2]L'Amministrazione di destinazione e' autorizzata a percepire secondo la sua legislazione una tassa di immagazzinaggio per ogni invio di corrispondenza postale che supera il peso di 500 grammi e che non e' stato preso in consegna dal destinatario nel termine entro il quale l'invio e custodito senza spese a sua disposizione. Questa tassa non si applica ai pieghi per ciechi.
Testo vigente dal 15 giugno 1994
